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Regesto
Art. 274a CC e art. 27 cpv. 2 LUD. Condizioni alle quali un diritto a intrattenere relazioni personali con dei figli può essere conferito a un terzo, in particolare all'ex partner registrato del loro padre o della loro madre.
Cerchia dei terzi interessati dall'art. 274a CC (consid. 5). Definizione del criterio delle circostanze straordinarie (consid. 5.1) e di quello del bene del figlio (consid. 5.2). Se il figlio è stato concepito nell'ambito di un progetto genitoriale comune ai partner in unione domestica registrata ed è cresciuto in seno alla coppia da questi formata, il mantenimento delle relazioni personali con l'ex partner del genitore legale serve in linea di principio al bene del figlio (consid. 5.2). Potere di cognizione del Tribunale federale in materia (consid. 5.3).
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Articolo: Art. 274a CC, art. 27 cpv. 2 LUD