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Regesto
Art. 9 Cost., § 29 cpv. 2 CPC/ZH; capacità processuale e capacità di procedere con atti propri.
La capacità di procedere con atti propri è parte della capacità processuale. La capacità di procedere con atti propri manca quando una parte non è manifestamente capace di condurre da sola in modo conveniente la causa. La parte, che dopo la petizione e la risposta non è in grado di formulare innanzi al tribunale una replica risp. una duplica, è pure incapace di condurre in modo sensato trattative per una transazione giudiziaria (consid. 3).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 9 Cost., § 29 cpv. 2 CPC