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Regesto

Art. 12 LPN e art. 55 LPA, art. 24 LPT; diritto di ricorso delle organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente, pubblicazione di autorizzazioni eccezionali.
1. Le organizzazioni d'importanza nazionale con scopi ideali sono legittimate a censurare con ricorso di diritto amministrativo la violazione, da parte dell'autorità cantonale di ultima istanza, del diritto di ricorso loro riconosciuto dall'art. 12 LPN (consid. 1).
2. Ammissibilità della censura secondo cui un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT non tiene conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio da considerare in virtù dell'art. 24sexies Cost. e della LPN. Il diritto cantonale deve accordare a coloro che sono legittimati a ricorrere gli stessi diritti di parte loro riconosciuti dal diritto federale. Per potere agire con ricorso di diritto amministrativo, dinanzi al tribunale federale, le organizzazioni nazionali con scopi ideali devono nella misura in cui ne hanno avuto l'occasione, essere state parti almeno nel procedimento cantonale di ultima istanza, (consid. 2b, c).
3. Obbligo di pubblicare le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 2c, d).
4. Particolarità della procedura friburghese concernente le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 24 LPT, Art. 12 LPN, art. 24sexies Cost.