Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Separazione. Modificazione dei contributi dovuti dal marito per il mantenimento della moglie.
1. Il ricorso per nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. b OG è ammissibile contro un decreto che ordina misure volte alla protezione dell'unione coniugale, emanato dall'ultima istanza cantonale (consid. 1).
2. Il giudice della separazione è competente per fissare i contributi che il marito deve versare alla moglie separata in virtù dell'art. 160 cpv. 2 CC (consid. 2).
3. In caso di cambiamento nella situazione dei coniugi, questi contributi possono essere soppressi, ridotti oppure aumentati dal giudice adito con un'azione volta alla modificazione della sentenza di separazione; la procedura delle misure protettrici dell'unione coniugale non è applicabile (consid. 2 b e c).
- I cantoni designano il giudice competente per materia (consid. 2 e).
- Il foro è al domicilio della parte convenuta (consid. 3).
- Il ricorso per riforma è ammissibile se è raggiunto il valore litigioso richiesto dall'art. 46 OG (consid. 2 d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 68 cpv. 1 lett. b OG, art. 160 cpv. 2 CC, art. 46 OG