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Regesto

Art. 125 CC; mantenimento dopo il divorzio; questione dell'influenza concreta sulla vita in caso di matrimonio di corta durata con figli.
La questione a sapere se un matrimonio abbia o meno avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore costituisce per la giurisprudenza il punto di partenza per determinare il debito mantenimento dopo il divorzio (consid. 4.1). Sviluppo ulteriore del concetto di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore (consid. 4.2). Gli svantaggi per un genitore risultanti dalla cura (dopo il divorzio) di un figlio comune nato durante il matrimonio sono ormai compensati prioritariamente con il contributo di mantenimento per la cura del figlio (art. 276 e 285 CC) e di per sé non fanno apparire un matrimonio come avente avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore (consid. 4.3.1). L'influenza concreta va negata anche nel caso di una ripartizione classica dei ruoli durata meno di un anno e di una dipendenza professionale di un coniuge dall'altro (consid. 4.3.2 e 4.3.3). Rinvio della causa all'autorità precedente affinché esamini se, nel caso di matrimonio che non ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore e quindi sulla base della situazione che esisteva prima di tale matrimonio, un contributo di mantenimento sia dovuto (consid. 5.1 e 5.2).

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Articolo: Art. 125 CC, art. 276 e 285 CC