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Regesto

Art. 125 CC; mantenimento dopo il divorzio; questione dell'influenza concreta sulla vita.
Principi che reggono la fissazione del mantenimento (consid. 3.4). Concetto e conseguenze del matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore secondo la giurisprudenza finora valida (consid. 3.4.1). La questione dell'influenza concreta sulla vita non deve produrre un "effetto di ribaltamento" sulle conseguenze giuridiche; occorre piuttosto valutare il matrimonio specifico esaminare il singolo caso (consid. 3.4.2). Sviluppo ulteriore del concetto di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore, matrimonio che giustifica di riferirsi al tenore di vita coniugale per determinare il debito mantenimento dopo il divorzio (consid. 3.4.3). Anche in caso di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore, l'indipendenza economica ha la priorità su un eventuale diritto al mantenimento. Se esiste una capacità di guadagno, essa va in linea di principio completamente sfruttata (consid. 3.4.4). Se tale capacità è assente, in parte o del tutto, il coniuge creditore ha diritto al mantenimento da parte dell'altro coniuge anche dopo il divorzio, per quanto quest'ultimo abbia una capacità contributiva sufficiente. Il diritto al mantenimento va opportunamente limitato nel tempo (consid. 3.4.5). Complessivamente sono quindi determinanti le circostanze del singolo caso, vale a dire ciò che ha costituito il matrimonio specifico (consid. 3.4.6). Applicazione di tali principi al caso di specie (consid. 3.5).

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Articolo: Art. 125 CC