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Regesto

Art. 125 CC; calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza.
Metodo a una fase e a due fasi (consid. 4.1). Pluralismo dei metodi finora ammesso (consid. 4.2). Riepilogo della giurisprudenza (consid. 4.3). In caso di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore, l'ultimo tenore di vita comune costituisce il punto di partenza e il limite superiore per il debito mantenimento dopo il divorzio. Questioni legate alla prova nel metodo a una fase e in quello a due fasi (consid. 4.4). Abbandonato il pluralismo dei metodi, il metodo concreto a due fasi va osservato anche nell'ambito del mantenimento tra ex coniugi (consid. 4.5).

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Articolo: Art. 125 CC