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Regesto

Liquidazione del regime dei beni fra i coniugi. Imputazione di un immobile acquistato in parte a titolo gratuito e in parte a titolo oneroso. Pagamento degli interessi sul credito risultante dalla liquidazione (art. 154 e 240 CC nel testo del 1907).
1. Nella misura in cui il valore dell'immobile ricevuto in una divisione ereditaria corrisponda al valore netto della quota ereditaria di chi l'ha ricevuto, l'immobile costituisce un apporto (consid. 3b).
2. Conformemente al diritto previgente, ove più masse abbiano partecipato all'acquisto di un immobile, il valore di quest'ultimo va imputato proporzionalmente a tali masse (conferma della giurisprudenza; consid. 3c).
3. Secondo il diritto previgente, allorquando in una divisione ereditaria un coniuge riceve un immobile contro l'assunzione dei debiti esistenti, l'immobile costituisce in tale misura un acquisto (conferma della giurisprudenza; consid. 3a).
4. Non vi è donazione mista laddove un immobile sia stato alienato a un prezzo di favore, ma senza che sia provata un'intenzione di fare una donazione (consid. 3e).
5. Come va determinata la quota corrispondente all'apporto quando non possa essere accertato il valore esatto del bene? (consid. 3b)
6. Pagamento degli interessi, rispettivamente, sul credito relativo all'aumento e sulla quota di liquidazione del bene comune nel regime della comunione dei beni del diritto previgente (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 154 e 240 CC