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Regesto

Diritto di visita; massima ufficiale; fatti e mezzi di prova nuovi (art. 156 cpv. 2, art. 273 CC; art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
La massima ufficiale è applicabile all'assegnazione dei figli e alle questioni con essa direttamente connesse. Ciò non ha però come conseguenza che nella procedura del ricorso per riforma possono essere proposti fatti e mezzi di prova nuovi. In questo ambito si applica l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG (consid. 1c).
Significato di DTF 119 II 201 segg. Questa giurisprudenza non indica che al genitore, sospettato di aver abusato sessualmente del figlio, non possa essere concesso alcun diritto di visita. Può essere compatibile con il bene del figlio non interrompere completamente fin dall'inizio le relazioni del figlio ancora piccolo al momento del divorzio con il genitore che non ne ha la custodia, ma di permetterle per una certa durata sotto forma di un diritto di visita accompagnato (consid. 3b/aa).
Ciò non significa tuttavia che nella sentenza di divorzio il diritto di visita può essere regolato in modo provvisorio come nell'ambito delle misure cautelari secondo l'art. 145 CC (consid. 3b/bb).
Modalità del diritto di visita nel caso concreto (consid. 4).

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referenza

DTF: 119 II 201

Articolo: art. 156 cpv. 2, art. 273 CC, art. 145 CC