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Regesto

Interpretazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD (art. 28 cpv. 1ter LAID).
L'art. 62 cpv. 4 LIFD è una regola fiscale correttrice che permette la ripresa nell'utile annuale di ammortamenti e di rettifiche di valore non giustificati e anteriori al periodo fiscale in esame, nella misura in cui si riferiscono alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD. La ripresa può riferirsi ad ammortamenti o rettifiche di valore che hanno perso la loro giustificazione o che non l'hanno mai avuta. Analogia con l'art. 63 cpv. 2 LIFD (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 62 cpv. 4 LIFD, art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD, art. 63 cpv. 2 LIFD