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Regesto

Art. 122 segg. CC; "invalidità parziale" quale caso di previdenza.
Quando si realizza un caso di previdenza per "invalidità parziale", è dovuta esclusivamente un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (consid. 3.2). Per il calcolo di tale indennità il diritto federale prescrive la massima ufficiale, segnatamente per quanto riguarda gli accertamenti concernenti l'insorgere del caso di previdenza e l'ammontare della prestazione d'uscita (consid. 3.3). L'indennità adeguata va determinata sulla base della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali (consid. 3.4). La sopravvenienza del caso di previdenza per "invalidità parziale" non esclude il pagamento dell'indennità adeguata mediante il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita ancora esistente (consid. 3.5). Qualora ordini questa forma di pagamento, il giudice deve considerare che il grado d'invalidità potrebbe successivamente aumentare (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: art. 124 cpv. 1 CC