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Regesto

Azione di paternità. Seri dubbi ai sensi dell'art. 314 cpv. 2 CC (cambiamento della giurisprudenza).
1. Il giudizio cantonale che ammette il concubito in base alla regola della violenta suspicio fornicationis non viola il diritto federale (consid. 1).
2. I seri dubbi sulla paternità del convenuto ai sensi dell'art. 314 cpv. 2 CC possono risultare, in particolare, dalla prova che la madre ha intrattenuto, durante il periodo critico, rapporti intimi con uno o parecchi altri uomini. Occorre tuttavia che un terzo entri seriamente in linea di conto come padre del bambino. Pur senza esigere che la paternità del terzo sia altrettanto probabile quanto quella del convenuto, il giudice terrà conto dell'influsso dei fatti accertati sul la probabilità della paternità o della non paternità del convenuto. Egli esaminerà la questione dei seri dubbiconsiderando tutte le circostanze e, a questo fine, farà uso della prova per cumulo di indizi, fondata sulla connessione di elementi che, singolarmente, non basterebbero o creare la convinzione del guidice ma che, uniti, permettono di far concludere per la realtà d'un fatto, si tratti del concubito a della filiazione (consid. 2 e 3).
3. In concreto, rinvio della causa all'autorità cantonale perchè valuti gli indizi risultanti dalla durate probabile della gravidanza, dal grado di sviluppo del bambino al momento della nascita, dal comportamento del convenuto che, informato della gravidanza, ha versato alla madre una somma di denaro per un raschiamento, dal comportamento di due compagni di lavoro del convenuto che avevano affermato d'aver avuto concubito con la madre durante il periodo critico, ma che hanno rifiutato di sottoporsi all'esame del sangue, il quale avrebbe forse potuto escludere la lor paternità, dalla condotta della madre prima e durante la gravidanza, cosî come dalla perizia antropobiometrica le cui conclusioni dichiarano la paternità del convenuto probabile, anche se essa non confina con la certezza (consid. 4).

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Articolo: art. 314 cpv. 2 CC