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Regesto

Art. 6 n. 3 lett. c CEDU; art. 113 cpv. 1, art. 130, 132 cpv. 1 lett. a e art. 133 cpv. 2 CPP; difesa d'ufficio e difesa obbligatoria; diritto di proposta dell'imputato riguardo al difensore d'ufficio; divieto dell'obbligo di autoincriminarsi.
Decisione incidentale (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF): ammissione di un pregiudizio irreparabile imminente quando è in discussione la violazione del diritto di proposta dell'imputato secondo l'art. 133 cpv. 2 CPP (consid. 1.2).
In caso di difesa obbligatoria, la designazione di un difensore d'ufficio, la cui retribuzione dev'essere (provvisoriamente) anticipata dallo Stato, non richiede la dimostrazione dell'indigenza finanziaria dell'imputato. Il diritto federale non consente di far dipendere il diritto di proposta legalmente prescritto nell'ambito della nomina di un difensore d'ufficio dall'esposizione da parte dell'imputato della sua situazione finanziaria al pubblico ministero e che quest'ultimo solleciti in tal senso attivamente il difensore auspicato (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: art. 133 cpv. 2 CPP, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF