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Regesto

Vecchia e nuova Convenzione di Lugano; diritto transitorio; prova della notifica nel caso di una sentenza contumaciale; art. 63 CLug; art. 327a CPC; art. 46 n. 2 CL.
Se una decisione è stata emanata all'estero prima dell'entrata in vigore per la Svizzera della riveduta Convenzione di Lugano, il riconoscimento e la sua esecuzione sono disciplinati, giusta l'art. 63 CLug, dalla vecchia Convenzione di Lugano (consid. 2.1).
L'art. 327a CPC si applica unicamente alle procedure di esecuzione rette dalla riveduta Convenzione di Lugano (consid. 2.2).
Per la prova di una notifica non internazionale della domanda giudiziale nel senso dell'art. 46 n. 2 CL basta la conferma dello Stato che ha fatto la notifica, se il destinatario non contesta nella procedura di opposizione di essere stato domiciliato in tale Stato al momento della notifica (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 63 CLug, art. 327a CPC, art. 46 n. 2 CL