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Regesto

La notificazione di atti esecutivi in Italia tramite la posta è inammissibile (cambiamento della giurisprudenza).
Una siffatta notificazione è nulla.
La notificazione deve avvenire per mezzo del tribunale cantonale superiore e della competente corte d'appello italiana (art. 66 cpv. 3 LEF; art. 6 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile del 1. marzo 1954; art. 9 cpv. 1 del Trattatodi domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; art. III del Protocollo del 1. maggio 1869 concernente l'esecuzione dei trattati tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 66 cpv. 3 LEF, art. 9 cpv. 1 del