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Regesto

Diritto degli eredi di revocare, per inadempimento dell'onere, la donazione fatta dal decuius. Presupposti. Art. 251 cpv. 2 CO.
1. La nozione di erede ai sensi dell'art. 251 cpv. 2 CO corrisponde a quella generale desumibile dal CC (consid. 1 a).
2. L'esame della legittimazione ad agire in giudizio attiene al diritto civile, non alla procedura (consid. 1 b).
3. Fino al compimento del termine dell'art. 251 cpv. 1 CO, gli eredi possono revocare la donazione e promuovere l'azione per un motivo anteriore alla morte del donatore (art. 251 cpv. 2; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 251 cpv. 2 CO, art. 251 cpv. 1 CO