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Regesto

Vincolo di monumento storico imposto a reperti archeologici: indennità per espropriazione materiale (art. 4 e 22ter Cost.).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico volto contro una decisione dell'ultima autorità cantonale in materia di indennizzo per l'espropriazione materiale di oggetti mobili (consid. 1).
2. a) Contenuto e finalità della legislazione ticinese nella misura in cui protegge beni mobili alla stregua di monumenti storici e artistici (consid. 3a).
b) Compatibilità di tale regolamentazione con l'art. 22ter cpv. 3 Cost. (consid. 3b).
c) Peculiarità della normativa ticinese rispetto all'ordinamento di tutti gli altri Cantoni (consid. 3d).
3. Applicabilità di principio dei criteri istituiti dalla giurisprudenza in tema di espropriazione materiale di fondi nel caso in cui la controversia riguardi cose mobili (consid. 4).
4. Non costituisce una restrizione grave della proprietà mobiliare l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per trasferire un oggetto di antichità rimanendo all'interno del territorio cantonale, né il divieto di alterare l'oggetto sia pure a scopo di manutenzione o di restauro; possono comportare una restrizione grave, invece, l'obbligo di eseguire i lavori occorrenti a conservare il bene e il divieto assoluto di esportazione dal territorio cantonale (consid. 5).
5. Una restrizione "meno grave" della proprietà mobiliare può dar luogo ugualmente a espropriazione materiale ove colpisca uno solo o un numero ristretto di proprietari; esame della situazione concreta (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 4 e 22ter Cost., art. 22ter cpv. 3 Cost.