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Regesto

Art. 13 cpv. 1 CP.
Se l'autorità giudicante non ritiene l'imputato pienamente responsabile, essa non può pronunciarsi sulla diminuzione della sua responsabilità senza far capo ad una perizia psichiatrica. L'art. 13 cpv. 1 CP le impone di far valutare dal perito anche il grado di diminuzione della responsabilità. Pur non essendo stato adempiuto l'obbligo di raccogliere tali informazioni, è possibile che un ricorso risulti inammissibile per mancanza di un corrispondente pregiudizio per l'imputato (consid. 1b).

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referenza

Articolo: Art. 13 cpv. 1 CP