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Regesto

Art. 20 e 56 cpv. 3 CP; perito.
In linea di principio il perito che elabora una perizia sulla base degli art. 20 e 56 cpv. 3 CP dev'essere un medico specialista in psichiatria e psicoterapia (consid. 2).
Il diritto cantonale può imporre delle esigenze supplementari (p. es. un perfezionamento in psichiatria e psicoterapia forensi) (consid. 2.8).

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referenza

Articolo: Art. 20 e 56 cpv. 3 CP