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Regesto

Art. 13 CP.
Ove esista una perizia privata prodotta dall'imputato, le autorità competenti possono rinunciare ad ordinare una perizia supplementare, sempreché il perito privato abbia formulato il suo parere in base ad informazioni sufficientemente complete e le investigazioni da lui effettuate appaiano esaurienti.

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Articolo: Art. 13 CP