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Regesto

Art. 13 CP; art. 269 PP. Rimedio di diritto in caso di perizia in un procedimento penale.
È una questione relativa alla valutazione di una prova se il tribunale debba ritenere convincenti le conclusioni di una perizia psichiatrica e se, di conseguenza, debba seguire l'opinione del perito sull'esistenza od inesistenza dei presupposti fattuali della responsabilità di un imputato, o se sia tenuto a ordinare una superperizia. Una censura su tale punto non può costituire oggetto di un ricorso per cassazione federale, bensì eventualmente di un ricorso di diritto cantonale oppure di un ricorso di diritto pubblico (conferma della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 13 CP, art. 269 PP