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Regesto

Art. 68 OG; art. 315 cpv. 1, 315a cpv. 3, 367 e 405 CC.
1. L'autorità tutoria è legittimata a proporre ricorso per nullità al Tribunale federale solo se è intervenuta come parte secondo il diritto cantonale e non come autorità decidente di prima istanza (consid. 1).
2. Anche se la sentenza di divorzio ha tolto ad ambedue i genitori l'autorità parentale, il tutore può affidare a titolo di prova le cure e l'educazione del figlio ad uno di essi, ove la situazione dei genitori si sia nel frattempo modificata in modo che, sotto il profilo del bene del figlio, nessun serio impedimento si opponga a che questi sia collocato presso il padre o presso la madre quando la questione della custodia debba essere regolata nuovamente per motivi estranei alla persona dei genitori. Non occorre all'uopo l'autorizzazione del giudice del divorzio (consid. 5).
3. Nella fattispecie il collocamento del figlio presso la madre non tocca direttamente la situazione giuridica del padre (consid. 6).
Nach der Scheidung der Eheleute L. wurde diesen die elterliche Gewalt über ihre beiden 1977 und 1980 geborenen Söhne entzogen. Ein Amtsvormund übernahm die Vormundschaft über die Kinder gemäss Art. 368 ZGB.

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Articolo: Art. 68 OG