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Regesto

Scioglimento di una persona giuridica avente uno scopo illecito (art. 57 cpv. 3 CC).
1. Lo scopo della società non si determina esclusivamente alla stregua della formulazione dello scopo statutario, ma anche secondo i fini effettivamente perseguiti. Ove la società sia in realtà utilizzata unicamente per eludere le disposizioni sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, essa non si limita a usare mezzi inammissibili per perseguire i suoi fini. Lo stesso scopo della società è illecito ai sensi dell'art. 57 cpv. 3 CC (consid. 1).
2. L'art. 57 cpv. 3 CC è applicabile anche alle società anonime (consid. 2; conferma della giurisprudenza).
3. Un'azione, promossa prima dell'entrata in vigore (1o gennaio 1985) della LAFE, tendente allo scioglimento di una persona giuridica con devoluzione del suo patrimonio all'ente pubblico e fondata direttamente sulle disposizioni generali del diritto civile, non si prescrive finché persiste lo stato di fatto illecito (consid. 3).

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Articolo: art. 57 cpv. 3 CC