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Regesto

Scioglimento di una persona giuridica con fine illecito (art. 57 cpv. 1 e 3 CC).
1. L'azione diretta all'accertamento della nullità di una persona giuridica concerne l'ambito dei diritti della personalità (consid. 2).
2. L'art. 57 CC è applicabile per lo scioglimento di una società anonima con fine illecito tanto se tale fine era illecito sin dall'inizio, quanto se lo è divenuto solo in seguito (consid. 4).
3. L'autorità competente è tenuta a promuovere l'azione di scioglimento (consid. 5).
4. L'applicazione dell'art. 66 CO non è esclusa, nell'ambito del ripristino della situazione anteriore, che in seguito alla nullità di un atto giuridico determinato, in virtù dell'art. 20 cpv. 3 DAFE.

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referenza

Articolo: art. 57 cpv. 1 e 3 CC, art. 57 CC, art. 66 CO, art. 20 cpv. 3 DAFE