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Regesto

Art. 4, 31, 33 Cost.; art. 5 Disp. trans. Cost.; autorizzazione a esercitare la professione di avvocato.
I Cantoni possono subordinare la concessione di un'autorizzazione di esercizio professionale all'adempimento di requisiti personali, in particolare quello della moralità del candidato. La sua condotta in altri Cantoni, dove già dispone di una tale autorizzazione, può essere presa in considerazione.

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Articolo: Art. 4, 31, 33 Cost.