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Regesto
Art. 40 ORC. Iscrizione d'indicazioni personali nel Registro di commercio.
1. Art. 5 ORC e art. 103 lett. b OG. Legittimazione ricorsuale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (consid. 1).
2. Il nome da iscrivere conformemente all'art. 40 ORC deve corrispondere a quello iscritto nel registro di stato civile (consid. 2).
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referenza
Articolo: Art. 40 ORC, Art. 5 ORC, art. 103 lett. b OG