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Regesto

Disposizione a causa di morte avente un carattere immorale. Art. 519 cpv. 1 num. 3 CC.
1. La parte che interpone un ricorso per riforma può produrre un parere giuridico a sostegno delle sue argomentazioni di diritto; lo deve tuttavia fare, sotto pena d'irricevibilità, prima che spiri il termine di ricorso (consid. 1).
2. Legge applicabile alla successione di un Greco morto in Svizzera (art. 22 e 32 LR; art. 10 cpv. 3 della Convenzione di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia, del 1. dicembre 1927) (consid. 2).
3. Requisiti circa la prova del preteso concubinato tra il testatore e la persona da lui istituita erede (consid. 3 e 4).
4. Il Tribunale federale non riesamina l'interpretazione del diritto straniero (consid. 5 in principio).
5. Per giudicare se una disposizione a causa di morte è immorale ai sensi dell'art. 519 cpv. 1 num. 3 CC, il giudice si fonda sulle concezioni morali valide in Svizzera; poco importa che il testatore abbia infranto nella sua vita le regole di condotta che il diritto ecclesiastico della sua confessione, o una legge civile straniera, annettono ai voti religiosi ch'egli ha pronunciato (consid. 5).