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Regesto

Art. 164 cpv. 3 OM, art. 1 cpv. 1 LPCi; licenza edilizia cantonale per edifici della protezione civile.
Dall'art. 164 cpv. 3 MO e dall'art. 1 cpv. 1 LPCi non si può dedurre che gli edifici per la protezione civile siano dispensati dalla licenza edilizia cantonale (consid. 3). Una simile eccezione non può neppure essere dedotta dal senso e dallo scopo dell'insieme della legislazione sulla protezione civile (consid. 4), né s'impone in seguito ad una ponderazione degli interessi (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 1 cpv. 1 LPCi, Art. 164 cpv. 3 OM