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Regesto

Osservanza del termine per inoltrare un'azione di disconoscimento del debito; nozione di riproposizione dell'atto nel senso dell'art. 63 CPC.
Una retrodatazione della litispendenza nel senso dell'art. 63 CPC può - riservati i casi di abuso di diritto - avvenire più volte di seguito. Essa presuppone che l'interessato rintroduca presso l'autorità che ritiene competente, tempestivamente e in originale, il medesimo scritto che ha originariamente depositato presso il tribunale incompetente, eventualmente accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale del Cantone competente (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 63 CPC