Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Osservanza del termine per inoltrare un'azione di disconoscimento del debito; nozione di riproposizione dell'atto nel senso dell'art. 63 CPC.
Una retrodatazione della litispendenza nel senso dell'art. 63 CPC può - riservati i casi di abuso di diritto - avvenire più volte di seguito. Essa presuppone che l'interessato rintroduca presso l'autorità che ritiene competente, tempestivamente e in originale, il medesimo scritto che ha originariamente depositato presso il tribunale incompetente, eventualmente accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale del Cantone competente (consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 63 CPC