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Regesto

Parità di trattamento nella determinazione del valore locativo dell'abitazione e del valore imponibile della sostanza; art. 4 Cost.; § 34 della legge tributaria zurighese, dell'8 luglio 1951.
Una direttiva, che conduce a stimare il valore locativo delle abitazioni mediamente al 60% del valore di mercato, è lesiva dell'art. 4 Cost. (consid. 3).
Una direttiva, che conduce a stimare il valore imponibile delle abitazioni monofamiliari e delle proprietà per piani a circa il 60% del loro valore di mercato, dà luogo ad un'arbitraria applicazione del § 34 della legge tributaria zurighese (consid. 4).
Conseguenze derivanti dall'incostituzionalità delle direttive impugnate (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.