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Regesto

Parità di trattamento in materia di determinazione del valore locativo, art. 4 Cost.; art. 9 LAID; § 23 della legge tributaria turgoviese, del 14 settembre 1992, nella sua versione del 12 maggio 1997.
Il fatto di stabilire, nell'ambito di una legge tributaria cantonale, che il valore locativo degli immobili è posto al di sotto del loro valore venale, non costituisce una deduzione inammissibile dal punto di vista dell'art. 9 LAID (consid. 2).
Il valore locativo imponibile deve ammontare ad almeno il 60% del valore venale effettivo (consid. 3).
Una legge che, per la determinazione del valore locativo, prevede di dedurre esattamente il 40% dal valore venale, può essere applicata in modo conforme alla Costituzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 9 LAID, art. 4 Cost.