Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 270a cpv. 2, art. 274e e art. 274f CO ; procedura per la riduzione della pigione.
Spetta al diritto federale stabilire le condizioni alle quali le domande volte alla riduzione della pigione possono essere dapprima sottoposte all'autorità di conciliazione, poi al giudice in caso di mancato accordo. I cantoni sono tenuti ad istituire perlomeno un'autorità giudiziaria che vagli con pieno potere cognitivo l'avverarsi delle condizioni di questo diritto alla protezione giuridica previsto dal diritto federale (consid. 2).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 270a cpv. 2,