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Regesto
Art. 273 cpv. 5 e art. 274f cpv. 1 CO ; potere di decisione dell'autorità di conciliazione; situazione giuridica quando una delle parti adisce il giudice.
Quando almeno una delle parti del contratto di locazione adisce validamente il giudice, la decisione dell'autorità di conciliazione è caduca, di modo che l'altra parte è di principio libera, nei limiti fissati dal diritto di procedura applicabile, di formulare conclusioni sul merito del litigio e di presentare una domanda riconvenzionale (consid. 2).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
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Articolo:
Art. 273 cpv. 5 e