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Regesto

Art. 77 LEF. Art. 79 cpv. 1 OG. Art. 65 e 66 cpv. 1 LEF.
Le autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti non sono competenti ad ammettere un'opposizione tardiva (consid. 1).
È inammissibile presentare con un solo atto un ricorso di diritto pubblico e un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti senza distinguere chiaramente e formalmente i due rimedi (consid. 2).
La notifica di atti di esecuzione al detentore del domicilio di una società che non ha uffici nel proprio luogo di sede è regolare (consid. 3).

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Articolo: Art. 77 LEF, Art. 79 cpv. 1 OG, Art. 65 e 66 cpv. 1 LEF