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Regesto
Notificazione del precetto esecutivo (art. 64 et 65 LEF).
Un invito di ritiro concernente un precetto esecutivo non può essere depositato nella casella postale del debitore, contrariamente a ciò che vale per gli inviti di ritiro concernenti semplici comunicazioni dell'ufficio delle esecuzioni ai sensi dell'art. 34 LEF (consid. 1a).
Trattandosi di persone giuridiche, il precetto esecutivo va notificato all'organo responsabile, competente a decidere se occorra fare opposizione (consid. 1b).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 34 LEF