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Regesto
Art. 65 LEF; notificazione di atti esecutivi.
Atti esecutivi possono essere notificati, alle persone elencate quali rappresentanti nell'art. 65 cpv. 1 LEF, anche al di fuori dell'ufficio delle persone giuridiche o società escusse, senza che sia necessario tentare prima la notifica in tale luogo.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 65 LEF, art. 65 cpv. 1 LEF