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Regesto

Procedura del ricorso per riforma. Mancanza di un convenuto (che possa esser invitato a rispondere: art. 61 OG). Caso in cui, nel procedimento di privazione della patria potestà (o dell'interdizione), l'autorità tutoria non è richiedente ma statuisce essa medesima in prima istanza.
Privazione della potestà dei genitori per violazione dei doveri di preparare i figli all'esercizio di una professione e di sorvegliarli in modo conveniente (art. 275, 276 e 285 CC).

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referenza

Articolo: art. 61 OG, art. 275, 276 e 285 CC