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Regesto

Separazione dei poteri e delegazione di competenze legislative, art. 4 Cost. (uguaglianza dinanzi alla legge), art. 2 Disp.trans. Cost.; anticipazione dei contributi per il mantenimento.
1. In virtù della competenza regolamentare riconosciutagli dalla legge sull'aiuto alla gioventù, il Consiglio di Stato zurichese può, nell'ordinanza d'esecuzione di tale legge, limitare l'anticipazione dei contributi per il mantenimento in funzione della situazione finanziaria dell'altro genitore, come pure del patrigno o della matrigna (consid. 2).
2. Tale disciplina, che tratta il genitore passato a nuove nozze in modo diverso da quello che vive in concubinato, non viola il precetto dell'uguaglianza di trattamento stabilito dall'art. 4 Cost. (consid. 4).
3. Non è contrario al diritto civile federale tener conto della situazione finanziaria del patrigno o della matrigna per limitare l'anticipazione dei contributi per il mantenimento (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.