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Regesto

Art. 8 CEDU; art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; art. 4 e 17 cpv. 2 LDDS; art. 38 e 39 OLS; ricongiungimento familiare; diritto di residenza certo, riconosciuto sia in virtù del diritto al rispetto della vita privata che di quella familiare.
Se le possibilità d'impugnativa a livello cantonale dipendono dall'esistenza di un diritto ad ottenere un'autorizzazione di soggiorno, l'esistenza di questo diritto, quando è stata negata dall'autorità cantonale, dev'essere esaminata dal Tribunale federale quale condizione di ammissibilità (consid. 1).
Lo straniero che, come in concreto, beneficia unicamente di un permesso di dimora, non può dedurre un diritto al ricongiungimento familiare né dall'art. 17 cpv. 2 LDDS né dall'art. 38 seg. OLS (consid. 2).
Gli art. 8 CEDU e 13 Cost. presuppongono che almeno una delle persone interessate disponga di un diritto di residenza certo (conferma della giurisprudenza; consid. 3.1). Un simile diritto è stato ammesso nel caso di uno straniero che si trova in Svizzera da venti anni al beneficio di un permesso di dimora e dal quale non si può in pratica ragionevolmente pretendere, sia dal profilo privato che familiare, che viva altrove (consid. 3.2 e 3.3).

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Articolo: Art. 8 CEDU, art. 4 e 17 cpv. 2 LDDS, art. 38 e 39 OLS, art. 17 cpv. 2 LDDS