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Regesto
Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria.
Una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente per il motivo che l'istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se egli in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono naturalmente essere computate le spese non inerenti al fabbisogno esistenziale.
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Articolo: Art. 4 Cost.