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Regesto

Art. 37 cpv. 2 LAINF, art. 69 lit. f e art. 73 lit. a della Convenzione OIL n. 102, art. 68 lit. f e art. 72 lit. a del Codice europeo della sicurezza sociale (CESS): riduzione delle prestazioni in contanti in seguito a un infortunio professionale addebitabile a grave negligenza.
- Condizioni in cui un cambiamento di giurisprudenza può eccezionalmente condurre alla revoca di una decisione di riduzione di prestazioni cresciuta in giudicato (consid. 3c).
- Per stabilire il momento del verificarsi dell'evento assicurato ai sensi delle norme internazionali di sicurezza sociale deve, se del caso, essere tenuto conto di un eventuale aggravamento dell'invalidità (consid. 4).
- In casu: riduzione di prestazioni - avvenuta in sede di decisione cresciuta in giudicato - a dipendenza della grave negligenza di un assicurato non applicata all'aumento dell'invalidità subingredito dopo l'entrata in vigore per la Svizzera delle norme internazionali escludenti simile riduzione.

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referenza

Articolo: Art. 37 cpv. 2 LAINF