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Regesto

Art. 1 cpv. 2 n. 2 e art. 17 cpv. 1 Convenzione di Lugano; esclusione concernente i fallimenti, i concordati e altre procedure affini; clausola attributiva di competenza.
Clausola di proroga di foro e ordine pubblico dello Stato la cui competenza è stata esclusa (consid. 3a).
Portata e interpretazione della Convenzione di Lugano, in particolare dell'esclusione prevista all'art. 1 cpv. 2 n. 2 CL (consid. 3b-3d).
Applicazione dell'art. 17 cpv. 1 CL qualora esista una relazione con due Stati firmatari della convenzione (consid. 3e).

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referenza

Articolo: art. 1 cpv. 2 n. 2 CL, art. 17 cpv. 1 CL