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Regesto

Competenza territoriale; contratti conclusi con i consumatori (art. 13 segg. CL); garanzia di fabbrica.
La garanzia di fabbrica non dà luogo ad obblighi reciproci e interdipendenti, che vincolano il fabbricante a qualsiasi acquirente del veicolo. Essa non costituisce pertanto un contratto avente per oggetto la fornitura di servizi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 n. 3 CL, che autorizza il consumatore a proporre un'azione al foro del suo domicilio giusta l'art. 14 cpv. 1 CL (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 13 cpv. 1 n. 3 CL, art. 14 cpv. 1 CL