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Regesto
Art. 279 cpv. 1 e art. 282 cpv. 1 lett. a CPC ; convenzione anticipata sugli effetti del divorzio.
Sul momento al quale il giudice deve riferirsi per accertare gli elementi del reddito e della sostanza (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC) quando esamina, conformemente all'art. 279 cpv. 1 CPC, una convenzione stipulata anticipatamente circa il mantenimento dopo il divorzio, nonché sul relativo obbligo del giudice di interpellare le parti e di dare loro indicazioni (consid. 5).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 279 cpv. 1 e