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Regesto

Art. 81 e 93 LTF, art. 222, 226 cpv. 5 e art. 387 seg. CPP; carcerazione preventiva, ricorso del ministero pubblico contro una decisione di messa in libertà emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, effetto sospensivo.
Ricorso del ministero pubblico contro il rifiuto dell'effetto sospensivo in relazione con un ricorso contro la cessazione della carcerazione preventiva. Pregiudizio irreparabile ammesso, siccome la messa in libertà immediata dell'imputato può rendere più difficile od ostacolare la continuazione del procedimento penale quando esiste un motivo particolare di carcerazione (consid. 1.1).
L'esercizio efficace del diritto di ricorso da parte del ministero pubblico presuppone che l'imputato rimanga in detenzione fino a quando l'istanza di ricorso possa rendere una decisione (in via superprovvisionale) sul mantenimento della carcerazione (consid. 2.4). Durante questo periodo limitato, l'effetto sospensivo del gravame rientra nel diritto di ricorso del ministero pubblico (consid. 2.5).

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Articolo: Art. 81 e 93 LTF