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Regesto
Art. 106 segg. CPC; ripartizione delle spese nella procedura implicante una sola parte.
Se, in una procedura implicante una sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone - fatto salvo l'art. 116 CPC - deve pagarle delle spese ripetibili per la procedura di ricorso (consid. 3.1-3.4).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 116 CPC