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Regesto a

Art. 1 e 4 della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; legge applicabile al mantenimento tra coniugi in caso di nullità del matrimonio.
Applicazione della legge svizzera alle questioni relative all'obbligazione alimentare tra coniugi in caso di matrimonio nullo, se il creditore di alimenti ha la sua dimora abituale in Svizzera (consid. 2.3). Una sentenza estera di nullità del matrimonio che non si pronuncia sull'obbligo di mantenimento tra coniugi per la durata della procedura di nullità non produce al riguardo alcun effetto per la Svizzera (consid. 2.1).

Regesto b

Art. 109 cpv. 1 CC; art. 276 cpv. 3 e art. 294 cpv. 1 CPC; provvedimenti cautelari nella procedura svizzera in caso di pronuncia di nullità del matrimonio all'estero.
Con la pronuncia di nullità del matrimonio, l'obbligo di mantenimento tra coniugi termina ex nunc (consid. 2.2). Anche se la sentenza estera di nullità del matrimonio è passata in giudicato già in precedenza, i provvedimenti cautelari ordinati in Svizzera per la durata di una procedura di diritto matrimoniale cessano di esplicare i loro effetti soltanto con la crescita in giudicato della decisione che chiude la procedura di merito svizzera (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 109 cpv. 1 CC, art. 276 cpv. 3 e art. 294 cpv. 1 CPC