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Regesto

Domanda riconvenzionale nella procedura semplificata (art. 224, art. 243 e art. 94 CPC); azione parziale e azione riconvenzionale di accertamento negativo (art. 86 CPC).
L'art. 224 cpv. 1 CPC vieta in linea di principio alla parte convenuta di proporre nella procedura semplificata una domanda riconvenzionale, che in ragione del suo valore litigioso superiore a fr. 30'000.- rientra nel campo di applicazione della procedura ordinaria (consid. 2 e 3). Da ciò non toccato e ammissibile è il caso in cui la parte convenuta propone un'azione riconvenzionale di accertamento negativo quale reazione a un'azione parziale in senso proprio, anche se il suo valore litigioso ha per conseguenza l'applicazione della procedura ordinaria (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 224, art. 243 e art. 94 CPC, art. 86 CPC, art. 224 cpv. 1 CPC