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Regesto

Azione di divisione di un'eredità. Art. 604 CC.
1. Quando il diritto di chiedere la divisione è contestato come tale, il valore litigioso è rappresentato dal valore complessivo del patrimonio indiviso (consid. 2).
2. Legittimazione passiva (consid. 3).
3. Se la proprietà sussiste in comune e non è stata scelta una altra forma di proprietà, permane quella della comunione ereditaria (consid. 4).
4. L'usufrutto lasciato al coniuge superstite (art. 473 CC) non esclude il diritto dei discendenti di chiedere la divisione in ogni tempo (consid. 5).
5. L'usufruttuario può in ogni tempo far iscrivere il suo diritto nel registro fondiario producendo una copia del testamento; art. 18 RRF (consid. 6).
6. Quando l'istanza di divisione si urta - fin tanto che dura l'usufrutto - a un divieto testamentario contestato dallo attore, si deve avantutto interpretare il testamento (l'onere della prova incombendo alla parte che si prevale del divieto); solo in seguito - se il divieto è riconosciuto valido - si esaminerà,dato il caso, l'eccezione (imprescrittibile secondo gli art. 521 e 533 CC) che l'attore fonda sull'illiceità della disposizione (art. 519 cp. 1 num. 3 CC) e sulla circostanza che la medesima lede comunque la sua posizione giuridica d'erede avente diritto a porzione legittima (art. 522 CC) (consid. 7).

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Articolo: Art. 604 CC, art. 473 CC, art. 18 RRF, art. 521 e 533 CC seguito...