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Regesto

Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio.
1. Tale azione non soggiace ad alcun termine. Veste attiva degli eredi legali dei fondatori. Veste passiva della fondazione (consid. 1).
2. L'iscrizione della fondazione nel registro di commercio (art. 52 cpv. 1, 81 cpv. 2 CC) non esplica alcun affetto sanatorio in caso di nullità dell'atto di fondazione (consid. 2).
3. Una fondazione può essere costituita mediante una disposizione d'ultima volontà contenuta in un contratto successorio. Natura contrattuale della clausola del contratto successorio litigioso relativa alla fondazione (consid. 3).
4. Il diritto svizzero non permette di costituire una fondazione mediante una disposizione contrattuale (che vincola i fondatori) contenuta in un contratto successorio (consid. 4 a 8).
5. Conversione della clausola del contratto successorio litigioso relativa alla fondazione in una disposizione d'ultima volontà o in una disposizione contrattuale con contenuto ammissibile? (consid. 3 cpv. 2 in fine, consid. 9).
6. Conseguenze della nullità della fondazione (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 81 CC